- 1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
- nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
- e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute per addizionale regionale e comunale eseguite in qualità di sostituti d'imposta;
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- premi Inail.
Offrendo avvalersi della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute per addizionale regionale e comunale eseguite in qualità di sostituti d'imposta anche gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere eseguiti , senza applicazione di interessi e obbligazioni, in soluzione entro il 30 giugno 2020 o fino ad un massimo di 5 rate mensili a partire dal mese di giugno .
- 2. Proroga sospensione ritenute su lavoro autonomo e provvigioni
Se si vuole usufruire di tale opzione bisognerà:
- rilasciare un'attestazione in cui si dichiara che compenso o registrati non sono soggetti a ritenuta d'acconto per effetto dei requisiti sopra indicati;
- eseguire il versamento della ritenuta d'acconto non operata dal sostituto dell'immissione in soluzione entro il 31 luglio 2020 o in rate mensili fino ad un massimo di 5 a decorrere dalla stessa dati.
E 'inserito un credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza con lo scopo di proteggere i lavoratori dal contagio del virus COVID-19 . Il credito d'imposta è uguale a quello già previsto dal Decreto Legge “Cura Italia” per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro quale misura del contenimento del virus dal virus COVID -19 nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.
- 4. Nuova interpretazione di indennità professionali iscritti a Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
- 5. Sostegno alla liquidità delle imprese
Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:
- per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con possibilità di avvalersi di un preammortamento della durata di 24 mesi;
- l'impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà;
- il finanziamento richiesto alla banca non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 25% del fatturato annuo dell'azienda relativo dell'anno 2019 come risultante dal bilancio dell'esercizio o dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'azienda relativamente all'anno 2019 così come previsto dal bilancio dell'esercizio dei dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.
- la garanzia copre:
- il 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un valore di fatturato fino a 1,5 miliari di euro;
- l'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e con un valore di fatturato tra 1,5 miliari di euro e 5 miliardi di euro;
- il 70% dell'importo del finanziamento per le imprese con un valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- l'impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa che faccia parte dello stesso gruppo, assume l'impegno di non distribuire dividendi o esegue il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e inoltre assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso gli accordi sindacali.
- il finanziamento dell'oggetto di garanzia deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimento o capitale circolante per gli stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia.
- 6. Fondo centrale di Garanzia PMI
- la garanzia è concessa gratuitamente;
- il massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- la percentuale della garanzia è incrementata al 90% di ciascuna operazione finanziaria per tutte le operazioni con durata fino a 72 mesi. L'importo massimo del finanziamento non è superato in alternativa:
- Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- Il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
- sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- A favore dei soggetti beneficiari con ammontare dei ricavi non superiori ad € 3.200.000 la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID -19 la garanzia può essere cumulata con una garanzia di garanzia concessa da confidi sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di imposto non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.