Categories

Decreto Legge “Liquidità”

Proroga della sospensione dei versamenti tributari e misure di liquidità per le imprese

  1. 1.    Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Le  imprese ei professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019 e  che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il  33%:
  • nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
  • e nel  mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
 possono sospendere, stabiliti per i mesi di  aprile e maggio 2020 , i seguenti versamenti:
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute per addizionale regionale e comunale eseguite in qualità di sostituti d'imposta;
  • imposta sul valore aggiunto;
  • contributi previdenziali ed assistenziali;
  • premi Inail.
La sospensione è valida anche per le imprese ei professionisti che hanno svolto l'attività dopo il 31 marzo 2019 .
Offrendo avvalersi della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute per addizionale regionale e comunale eseguite in qualità di sostituti d'imposta  anche gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
versamenti oggetto di sospensione  devono essere eseguiti , senza applicazione di interessi e obbligazioni, in  soluzione entro il 30 giugno 2020 o fino ad  un massimo di 5 rate mensili a partire dal mese di giugno .
  1. 2.    Proroga sospensione ritenute su lavoro autonomo e provvigioni
I contribuenti che hanno conseguito  nell'anno 2019 ricavi o compensi  non superiori ad € 400.000 non assoggettano una ritenuta d'acconto i ricavi o compensi percepiti tra il  17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.
Se si vuole usufruire di tale opzione bisognerà:
  • rilasciare un'attestazione in cui si dichiara che compenso o registrati non sono soggetti a ritenuta d'acconto per effetto dei requisiti sopra indicati;
  • eseguire il versamento della ritenuta d'acconto  non operata dal sostituto dell'immissione in soluzione  entro il 31 luglio 2020  o in  rate mensili fino ad un massimo di 5  a decorrere dalla stessa dati.
1. 3.    Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
E 'inserito un  credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza  con lo scopo di proteggere i lavoratori dal contagio del virus COVID-19 . Il credito d'imposta è uguale a quello già previsto dal Decreto Legge “Cura Italia” per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro quale misura del contenimento del virus dal virus COVID -19 nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.
  1. 4.    Nuova interpretazione di indennità professionali iscritti a Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
Il nuovo decreto introduce l'interpretazione più restrittiva sull'accesso dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria all'indennità di € 600,00. Quest'ultimi per poter includere la predetta indennità oltre a non essere titolari di pensione  devono anche essere iscritti all'Ente in via esclusiva . Tale nuova interpretazione esclude dalla richiesta di indennità di tutti i soggetti iscritti ad un'altra forma previdenziale come i lavoratori dipendenti che sono iscritti anche all'INPS. 
  1. 5.    Sostegno alla liquidità delle imprese
Alla fine di  sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'epidemia COVID-19, la SACE SPA concede  fino al 31.12.20 in favore di banche e altre istituzioni finanziarie  al fine di favorire l'accesso al credito delle suddette imprese .
Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:
  • per  finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con possibilità di avvalersi di un preammortamento della durata di 24 mesi;
  • l'impresa non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà;
  • il finanziamento richiesto alla banca non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
    • 25% del fatturato annuo dell'azienda relativo dell'anno 2019 come risultante dal bilancio dell'esercizio o dalla dichiarazione fiscale;
    • il doppio dei costi del personale dell'azienda relativamente all'anno 2019 così come previsto dal bilancio dell'esercizio dei dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.
    • la garanzia copre:
      • il 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un valore di fatturato fino a 1,5 miliari di euro;
      • l'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e con un valore di fatturato tra 1,5 miliari di euro e 5 miliardi di euro;
      • il 70% dell'importo del finanziamento per le imprese con un valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
      • l'impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa che faccia parte dello stesso gruppo, assume l'impegno di non distribuire dividendi o esegue il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e inoltre assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso gli accordi sindacali.
      • il finanziamento dell'oggetto di garanzia deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimento o capitale circolante per gli stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia.
Chiunque intende accedere alla predetta garanzia e considerare un nuovo finanziamento deve per prima cosa contattare la propria banca da remoto per misura precauzionale contro la diffusione dell'epidemia. Se la richiesta e la valutazione da parte della banca sarà positiva riceverai contatterà la SACE tramite un apposito portale dedicato dando tramite la procedura per il rilascio della garanzia. La garanzia della SACE è, a sua volta, contro garantita dallo Stato. Al seguente link vi è una pagina dedicata dalla SACE alla nuova misura a supporto delle imprese:  https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia
 
  1. 6.    Fondo centrale di Garanzia PMI
Fino al  31 dicembre 2020 al Fondo centrale di garanzia per le PMI si assicura le seguenti misure:
  • la garanzia è concessa gratuitamente;
  • il massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • la percentuale della garanzia è incrementata al 90% di ciascuna operazione finanziaria per tutte le operazioni con durata fino a 72 mesi. L'importo massimo del finanziamento non è superato in alternativa:
    • Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
    • Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
    • Il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
    • sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
    • A favore dei soggetti beneficiari con ammontare dei ricavi non superiori ad € 3.200.000 la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID -19 la garanzia può essere cumulata con una garanzia di garanzia concessa da confidi sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di imposto non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
 Team  Fiscoeasy
Commercialista On Line
Studio Cuscito - info@fiscoeasy.it | Responsabile