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Regime Forfettario 2019

Le novità del regime forfettario per l'anno 2019.

Il   Regime Forfettario  è stato valutato dalla legge di Bilancio 2019 con l'intento di aumentare il numero di professionisti o imprese che aderire ad un regime regime agevolato. 
La legge di Bilancio 2019 ha previsto tra l'altro un innalzamento della soglia dei compensi / ricavi fino ad € 65.000 eliminando nel contempo alcuni vincoli per l'accesso. 
Il   N  uovo Regime Forfettario 2019 può essere applicato da   persone fisiche, artisti o artisti che   nell'anno precedente :

  • hanno conseguito ricavi (o percepito compensi), ragguagliati ad anno,   non superiori ad € 65.000

Settore economico                                          redditività                                                                                                           industrie alimentari e bevande    40% 

Commercio all'ingrosso al dettaglio  40% 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande  40% 

Commercio ambulante di altri prodotti  54% 

Costruzioni ed attività immobiliari  86%

 Intermediazioni del commercio   62% 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 40% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche, sanitarie, di istruzioni, servizi finanziari ed assicurativi 78%

 Altre attività        tariffe 67 %     

         
Il limite massimo di € 65.000 è stato valutato per tempo. Le persone che intraprendono l'attività per la prima volta nel corso degli anni, in sede di inizio attività, parlano di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati. 

I soggetti che adottano il nuovo      Regime Forfettario      2019    emettere   una fattura senza indicazione dell'IVA e senza applicare la ritenuta d'acconto    . Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti. 
Particolare attenzione è posta nella determinazione del      reddito    . Quest'ultimo è applicato     applicando un coefficiente di redditività (vedere precedente tabella) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica      verificata pari al 15%. 
Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell'anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 previsti:

  • reddito imponibile  : 10.000 (compensi) * 78% = € 7.800-1.000 (contributi previdenziali) =   € 6.800
  • Valore: €   6.800  (Reddito imponibile)  * 15% =   € 1.020

Attenzione : nel regime forfettario non è possibile dedurre costi inerenti all'attività imprenditoriale o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati. Non è possibile inoltre, si veda altri redditi (   esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa , ....) In dichiarazione dei redditi 
Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali,   per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%  sempreché previsto rispettate i seguenti requisiti: 
a) il contributo non è esercitato, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da svolgere non è stata realizzata, in nessun modo, proseguita in un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel corso di pratica obbligatoria ai fini operativi di arti o professioni; 
c) qualora venga perseguita un'azione svolta in un altro, l'importo dei proventi del risarcimento, non è superiore al limite di   € 65.000. 
Gli altri vantaggi del  regime forfettario 2019 sono:

  • l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (che è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione) ;
  • l'esonero dall'applicazione degli studi di settore e dal versamento dell'Irap.
  • l'esonero dall'emissione delle Fatture Elettroniche tra privati.

Chi non può aderire al nuovo   regime forfettario 2019 :

  • le persone fisiche sono in relazione all'attività economica o agli altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e che riguardano nel territorio italiano prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • i soggetti che   partecipano a società di persone, società   professionali o imprese familiari;
  • I soggetti che detengono partecipazioni di controllo, indiretto o indiretto, in   Società a responsabilità limitata (Srl) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
  • i soggetti che svolgono l'attività nei rapporti di lavoro diretti o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
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Angela Cuscito - | Responsabile