IMPORTANTE : Il limite massimo di € 65.000 deve essere ragguagliato all'anno per chi comincia l'attività nel corso del periodo d'imposta . Le persone che intraprendono l'attività per la prima volta nel corso dell'anno e vogliono godere del nuovo regime forfettario devono, in sede di inizio attività, di presumere la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati.
I soggetti che adottano il nuovo regime per fettario emettere una fattura senza indicazione dell'IVA e senza applicare la ritenuta d'acconto . Naturalmente non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.
Il Consiglio Europeo ha approvato la richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano all'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti in regime forfettario . Tuttavia, tale obbligo sarà effettivo operativo solo dopo che sarà introdotto una norma specifica nell'ordinamento del nostro Paese che indicherà la data da quando i contributi saranno adottati all'emissione della Fattura Elettronica. Fino a tale data coloro che devono il regime forfettario possono continuare ad emettere fatture cartacee o tradizionali.
E'invece stato confermato, per tutto l'anno 2022, il divieto all'emissione delle Fatture Elettroniche (in insegna dal regime fiscale adottato dal contributo) per certificare le prestazioni sanitarie. Infatti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Particolare attenzione, nel regime forfettario, va posta nella determinazione del reddito imponibile . Quest'ultimo è determinato applicando un coefficiente di redditività (vedi tabella precedente) ai ricavi conseguiti (o compensi percepiti). Sul reddito imponibile, al netto dei contributi previdenziali versati, si applica un'impostazione fissa pari al 15%.
Per esempio un professionista che ha conseguito compensi per € 10.000 e versato nell'anno precedente contributi previdenziali pari ad € 1.000 avrà:
- reddito imponibile pari a € 10.000 * 78% = € 7.800 - 1.000 (contributi previdenziali) = € 6.800
- imposto pari ad € 6.800*15% = € 1.020
Attenzione : nel regime forfettario non è possibile dedurre i costi inerenti all'attività lavorativa o professionale ma esclusivamente i contributi previdenziali versati . Non è possibile inoltre, se non hanno altri redditi (per esempio redditi di lavoro) detrarre oneri (esempio: spese mediche, fondo pensione, interessi su mutuo prima casa ,….) nella dichiarazione dei redditi .
Per incentivare le nuove attività imprenditoriali o professionali, per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'impostazione sostitutiva è ridotta al 5% sempreché rispettati i seguenti requisiti:
a) il contributo non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da svolgere non deve, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di svolta obbligatoria o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente consiste nel periodo di pratica ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'impostazione precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di € 65.000.
- l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili (è sempre necessario conservare le fatture emesse e ricevute, numerarle, conservare le eventuali bollette doganali e le certificazioni di corrispettivi e applicare la specifica normativa in caso di operazioni intracomunitarie o in caso di importazione);
- l'esonero dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).
- l'esonero dall'emissione delle Fatture Elettroniche tra privati fino a quando, come sopra illustrato, non sarà introdotto nel nostro ordinamento una norma che imporrà l'obbligo di emissione di fatture elettroniche indicando la data di decorrenza.
- chi nell'anno precedente ha percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato come quello da pensione superiore ad € 30.000. Tale limite non è applicabile se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno;
- chi nell'anno precedente ha spese per un superiore ad € 20.000 per lavoro sostenuto anche se riguarda il lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, o se riguarda collaboratori, somme erogate a titolari di borse di studio, contratti a progetto oppure importi erogati sotto forma di utili da associazione in partecipazione.
- le persone fisiche che in relazione all'attività che esercitano devono applicare regimi speciali ai fini IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno Stato membro aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito . prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o strutture di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano a società di persone (società semplici, Snc, SAS), associazioni professionali o imprese familiari;
- i soggetti che detengono partecipazioni di controllo, diretto o in retto, in Società a responsabilità limitata (Srl) o Associazioni in Partecipazioni le quali esercitano attività economiche direttamente o riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- i soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
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Regime forfettario 2022
